Normative Vittime di Mafia

Le misure di accesso in quota proporzionale al Fondo di Solidarietà per l’anno 2009
Tre quote, in due anni dalla delibera, per la liquidazione degli accessi al Fondo in favore delle vittime dei reati di tipo mafioso
Con delibera n. 1 del 18 febbraio 2009 integrata con la successiva n. 2 del 25 febbraio 2009 è stato stabilito l’accesso al Fondo di rotazione per la Solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso in quote proporzionali nelle seguenti misure:
1.
• 40% all’atto di adozione della delibera;
• 30% come ulteriore quota di pagamento allo scadere del primo anno dalla data della delibera, senza interessi, rivalutazioni ed oneri aggiuntivi;
• 30% a saldo alla scadenza di un biennio dalla data della delibera, senza interessi, rivalutazioni ed oneri aggiuntivi.
1 bis.
Il pagamento delle somme di rifusione delle spese e degli oneri di costituzione e di difesa saranno liquidate in un’unica soluzione insieme alla prima quota di accesso al Fondo.
2.
La CONSAP S.p.A. provvederà ad effettuare i pagamenti di cui sopra nei termini previsti dall’art.3 dell’atto di concessione n.080282-US-C-1 del 26 febbraio 2008 di cui all’art.7 del D.P.R. 28 maggio 2001, n.284.
3.
Alla liquidazione del saldo degli accessi deliberati nel 2007 e del secondo acconto degli accessi deliberati nel 2008 sarà provveduto senza interessi, rivalutazioni ed oneri aggiuntivi, di norma in corrispondenza della scadenza del mese di adozione delle relative delibere.
Fondo di rotazione per la Solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso
Con il Fondo lo Stato sostiene le vittime dei reati mafiosi, garantendo il risarcimento dei danni liquidati in sentenza
Lo Stato agisce attraverso:
* il Fondo di rotazione per la solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso;
* il Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso;
* il Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso, che presiede il Comitato di solidarietà.
Il Fondo è alimentato da un contributo annuale dello Stato, da somme derivanti dalla vendita dei beni confiscati alle organizzazioni mafiose e da una quota, definita annualmente con decreto del Ministro dell’Interno, del contributo devoluto al Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell’usura sui premi assicurativi.
La CONSAP (concessionaria di servizi assicurativi pubblici) gestisce il Fondo per conto del Ministero dell'Interno sulla base di un’apposita concessione.
Il Comitato di solidarietà, presieduto dal Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso, decide sulle domande di accesso al Fondo, previa verifica dei presupposti e requisiti di legge.
presupposti e requisiti per l'accesso al Fondo (art. 4 comma 1 della legge 512/1999, art. 2 ter della legge 28 novembre 2008 n. 186 e art.2 commi 23 e 24 della legge 94/2009) sono i seguenti:
A. Presupposti:
* costituzione di parte civile di persone fisiche o Enti (*) destinatari di sentenze emesse, successivamente al 30 settembre 1982, nei confronti di imputati: del delitto di cui all'art. 416-bis del c. p.; dei delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis e dei delitti commessi al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso. Tali sentenze possono essere:
a) di condanna definitiva al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali;
b) di condanna non definitiva al pagamento di una provvisionale;
c) di condanna per il risarcimento delle spese e degli onorari di costituzione e di difesa.
(*) Gli Enti hanno diritto di accesso al Fondo (entro i limiti delle disponibilità finanziarie annuali dello stesso) limitatamente al rimborso delle spese processuali.
B. Requisiti:
* inesistenza, nei confronti del richiedente, alla data di presentazione della domanda:
di una sentenza definitiva di condanna per uno dei reati di cui all'art. 407, comma 2, lett. a), del c. p.p. o di un procedimento penale in corso per uno dei predetti reati.
dell’applicazione in via definitiva di una misura di prevenzione, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, o di un procedimento in corso per l’applicazione di una misura di prevenzione;
* inesistenza, a carico della vittima deceduta, alla data dell’evento lesivo:
di una sentenza definitiva di condanna per uno dei reati di cui all’art. 407, comma 2, lett. a), del c.p.p. o di un procedimento penale in corso per uno dei predetti reati;
dell’applicazione in via definitiva di una misura di prevenzione, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, o di un procedimento in corso per l’applicazione di una misura di prevenzione.
SITUAZIONE ISTANZE DI ACCESSO AL FONDO DALL’1/1/2009 AL 30/9/2009
* nr.389 istanze presentate;
* nr.219 istanze accolte - importo € 39.899.497,92;
* nr. 30 istanze respinte;
* nr. 408 in istruttoria per un importo di circa € 43.202.196,22.
Uffici e Strutture competenti
* l’Ufficio del Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso che collabora, con il Commissario nello svolgimento delle sue funzioni;
* l’Ufficio di supporto che assicura la necessaria assistenza al Comitato;
* le Prefetture-Uffici territoriali del Governo;
* CONSAP.
Normativa di riferimento:
- il testo della legge n. 512/1999;
- il testo del D.P.R. n. 284/2001;
- il testo della legge n. 181/2008 art. 2 comma 7 lettera a);
- il testo della legge n. 186/2008, artt. 2 bis e 2 ter;
- il testo della legge n. 94/2009, art. 2 commi 23 e 24.
Link Correlati
* Estratto della Legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica)
* Estratto della Legge 13 novembre 2008, n. 181 (Fondo unico giustizia)
* Legge 186/08 (Conversione Dl 2 ottobre 2008, n.151)
* Legge 512/99 (Istituzione del Fondo)
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